Ultima modifica: 9 Maggio 2017

Accesso Civico

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le disposizioni normative vigenti, nel caso in cui  le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non ha bisogno di  motivazioni e va  indirizzata  al responsabile della trasparenza , che è il dirigente scolastico.

  • Responsabile della trasparenza: Antonio Cangiano
    • recapito telefonico:  0362 505 002
    • PEO miis06200v@istruzione.it
    • PEC miis06200v@pec.istruzione.it

Istanza di Accesso civico

L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:

  1. L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito documenti, informazioni o dati e  il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione,  non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza  dell’amministrazione (il DS per la scuola) che doveva pubblicare il documento, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni,  pubblica sul sito il documento, l’informazione  o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al  medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, l’amministrazione indica al richiedente il relativo indirizzo web.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal decreto 33/2013.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’Accesso civico

E’ qualcosa di diverso rispetto all’accesso agli atti disciplinato dalla L.241/90. Non è necessario avere un interesse specifico in quante le informazioni devo essere portate alla conoscenza di tutti i cittadini nell’ottica della trasparenza del pubblico agire.

Tale diritto non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza, il quale entra 30 giorni deve soddisfare la richiesta.

Nel caso ciò non avvenga si può richiedere l’intervento sostitutivo affidato nella scuola al Dirigente dell’Ambito Territoriale.

Come presentare l’Istanza di Accesso civico

  1. Scaricare l’apposito modulo:
    • compilare e inviare in allegato, via mail, all’indirizzo miis06200v@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
    • di persona, presentando alla segreteria dell’IIS E. MAJORANA di Cesano Maderno Via De Gasperi 6, il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

  • Dirigente dell’ambito territoriale di Monza e Brianza –   Dott. Claudio Merletti 
    • recapito telefonico: +39 039 97 18 201

E-Mail. usp.mb@istruzione.it

 

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